Ott 05

La Pro Loco di Oristano diffida il Comune di Iglesias: “Il nome Sa Sortilla non si può usare”.

“La Pro Loco di Oristano ha diffidato il Comune di Iglesias dall’uso del nome Sa Sortilla”.  Lo ha comunicato il presidente della Pro Loco di Oristano, Gianni Ledda, attraverso una nota diramata questa mattina.

“Alla base della diffida – si legge nel comunicato – vi è il reiterato uso del nome, marchio registrato dal sodalizio oristanese, insieme al nome Sartiglia e Sartigliedda, dal 1997 e rinnovato nel 2018 per altri dieci anni.

Attraverso una pubblicazione online si è venuti a conoscenza che il Comune di Iglesias ha organizzato, per sabato 21 ottobre, una manifestazione dal nome “Sa Sortilla II edizione”.

E’ ormai da troppo tempo – lamenta Gianni Ledda – che associazioni più o meno estemporanee o Comuni utilizzano i nomi Sartiglia e Sortilla o fotografie della Giostra oristanese, per effettuare manifestazioni che nulla hanno a che fare con quella originale.

Unica cosa che le accomuna è l’uso del cavallo, ma non per questo si deve usare lo stesso nome.

La storia ci dice che in molti paesi della Sardegna venivano realizzate delle corse all’anello e delle pariglie ma, con certezza, quella oristanese ha una data di nascita e una continuità unica in tutta l’Isola.

Da ora in poi, – conclude Gianni Ledda nel comunicato – la Pro Loco di Oristano, perseguirà legalmente tutti coloro, istituzioni o privati, che utilizzeranno i nomi già registrati presso il Ministero dello Sviluppo Economico”.

Nuovo stop del Consiglio di Stato alla caccia alla lepre e pernice sarda. Confermando il decreto del presidente del Tribunale amministrativo di secondo grado, i giudici della terza sezione hanno bocciato l’ipotesi della Regione (tanto per cambiare. ndr) “…di differimento ad altra data delle due giornate di caccia del 30 settembre e 7 ottobre 2018”. Esultano le associazioni animaliste e gli ambientalisti, che erano state chiamate in causa dal ricorso dell’amministrazione regionale che voleva riformare la decisione del Tar che aveva sospeso il calendario venatorio 2018-19 limitatamente alla caccia proprio alla pernice e lepre sarda. Secondo il collegio del Consiglio di Stato, che ha rimarcato le modifiche presentate dalla Regione con diversi decreti e il parere dell’Ispra, che ha escluso il prelievo delle due specie, “il modus procedendi” della Regione Sardegna “non è lineare”. Quindi viene ribadito che “…pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti”: ragion per cui l’ordinanza medesima merita conferma e l’appello cautelare deve essere respinto”. Senza mezzi termini il duro giudizio di animalisti e ambientalisti sulla giunta regionale a guida Pd. “Il Consiglio di Stato – hanno detto – ha rifilato una sonora sberla giuridica alla Regione autonoma della Sardegna sulla caccia. I giudici d’appello e quelli del Tar hanno pesantemente censurato l’operato dell’assessorato, guidato da Donatella Spano, e decenza istituzionale vorrebbe che si dimettesse. Il Consiglio di Stato, inoltre, seppure in sede cautelare, ha impartito una severissima lezione alla Regione autonoma della Sardegna su come si gestisce il patrimonio faunistico e su come si possono fare i calendari venatori – ha detto Stefano Deliberi a nome del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia, Lega Anti-Vivisezione, Lega Italiana Protezione Uccelli, Lipu, BirdLife Italia e Wwf Italia -. Il dubbio, più che lecito e determinato dal comportamento regionale, è se l’amministrazione regionale sia in grado di trarne insegnamento. Lepri sarde e pernici sarde sono, quindi, salve per il secondo anno di seguito”. Le associazioni ambientaliste e animaliste hanno poi ricordato che “… il principio fondamentale stabilito dalla legge nazionale, in attuazione dei principi delle norme europee ed internazionali, è la conservazione della fauna selvatica, che è considerata patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. I calendari venatori devono, quindi, attenersi rigorosamente al principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche. Può un calendario venatorio costituire una cambiale in bianco per le specie faunistiche? Questa è la domanda fondamentale a cui i giudici amministrativi di primo grado e di appello hanno dovuto rispondere. E in sede cautelare hanno risposto in modo netto e chiaro con un no!”.

Lascia un commento

Your email address will not be published.